Novità Decreto fiscale 2019 – Pace fiscale

Tra le novità del Decreto Fiscale si segnala il capitolo sulla pace fiscale, che contiene al suo interno le seguenti misure:

  1. Rottamazione-ter (rottamazione dei ruoli)
  2. Annullamento delle “mini cartelle” (Stralcio dei debiti fino a € 1.000);
  3. Saldo e stralcio dei debiti;
  1. Rottamazione-ter (rottamazione dei ruoli).

Il Decreto Legge n. 119/2018, prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;

  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art.  1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Si può scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 luglio 2019;

  • fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio31 maggio31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo.

Si precisa che è ammesso un ritardo di pagamento massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

  1. Stralcio dei debiti fino a € 1.000 (mini cartelle).

Via le ”mini cartelle”. Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a € 1.000 euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.

In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Una volta effettuato l’annullamento alla data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;

  • a debiti scaduti o in scadenza;

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

  1.  Saldo e stralcio dei debiti.

La Legge n. 145/2018 ha introdotto, per le persone fisiche, il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo presentando apposita domanda entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. 

 Verifica dei requisiti per beneficiare del “Saldo e stralcio”

Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;

  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;

  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento).
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

 Cosa succede dopo aver presentato la Domanda di adesione

1. Accoglimento del “Saldo e stralcio”

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;

  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;

  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;

  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;

  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. 

2. Mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

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