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con la presente informativa Vi ricordiamo che per ogni nuovo lavoro, pubblico o privato, vi è l’obbligo di denuncia di nuovi lavori temporanei da effettuare all’INAIL.
Tale obbligo comporta la presentazione di una denuncia da effettuare all’INAIL entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori. Gli stessi (nel caso di più cantieri) devono sempre essere denunciati singolarmente.
A titolo esplicativo si definiscono lavori a carattere temporaneo quelli il cui svolgimento è limitato nel tempo e che (anche se di lunga durata) hanno un termine finale certo o determinabile.
Il caso classico è quello dei lavori nei cantieri edili, ma potrebbero essere ritenuti lavori temporanei anche quelli derivanti dalla gestione temporanea, ad esempio, di un servizio di mensa in appalto così come l’installazione di impianti elettrici presso terzi, i lavori di tinteggiatura, e così via.
L’omessa denuncia all’Inail dell’inizio di un nuovo lavoro temporaneo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 25,82 a 154,94 euro
E‘ possibile richiedere la dispensa dalla presentazione della Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo, ma solo per i lavori privati di modesta entità e di breve durata intendendo per tali lavorazioni che richiedano l’impiego di non più di cinque persone e non durino più di quindici giorni.
Anche in questo caso va presentata apposita istanza all’INAIL.
Il provvedimento di accoglimento della dispensa rimane valido per l’intera vita aziendale ma la dispensa stessa riguarda solo la denuncia dei singoli lavori che richiedono l’impiego di non più di cinque persone e di durata non superiore ai quindici giorni, per specifica Pat e voce di tariffa.
Ovviamente se la ditta in possesso di esonero inizia lavori che richiedono l’impiego di più di 5 persone o la cui durata è superiore a 15 giorni, o ancora sia riconducibile a diversa voce di tariffa, occorre fare la denuncia di nuovo lavoro temporaneo all’INAIL.
La denuncia di nuovo lavoro temporaneo deve essere presentata sia quando si impiegano più di 5 persone (anche per meno di 15 giorni), sia quando i lavori durano oltre i 15 giorni.
Pertanto è sufficiente una sola delle condizioni per far scattare l’obbligo.
I 15 giorni devono intendersi di calendario.
Esempio: se il cantiere è di tre mesi e una ditta ci lavora per soli 10 giorni già determinati (per determinati si intende che nel contratto di appalto/subappalto siano indicati i giorni di effettivo lavoro), allora non vi è obbligo perché inferiore a 15 giorni. Se invece in un cantiere di tre mesi la ditta interviene nell’arco dello stesso periodo per soli 10 giorni totali, allora la denuncia va fatta perché il periodo da considerare è di tre mesi (in quanto non determinato nel contratto di appalto/subappalto).