MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
A seguito dell’introduzione della fattura elettronica, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della marca da bollo sulle fatture elettroniche.
La marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’IVA per importi, “non soggetti a IVA”, superiori a € 77,47.
N.B. se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti a IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo si applica solo quando gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.
In ogni caso l’importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di € 2,00.
Per emettere una fattura elettronica soggetta a marca da bollo, bisognerà valorizzare il campo “Dati bollo” della fattura elettronica, inserendo l’importo della marca da bollo (€ 2,00) e riportando obbligatoriamente l’apposita annotazione “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Il versamento dell’imposta di bollo avverrà in modo virtuale e dovrà essere versato entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi prendendo ad esempio le fatture emesse nel primo trimestre 2019 (Gennaio, Febbraio e Marzo), il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 Aprile 2019.
Per effettuare il versamento l’Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio e si potrà versare mediante modello F24 o addebito diretto in c/c bancario.
MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE
Se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura cartacea, la stessa può essere assolta tramite contrassegno ovvero con pagamento del bollo in modo “virtuale”.
Il contrassegno (adesivo rilasciato dai tabaccai), va applicato sull’originale della fattura consegnata al committente.
Sulla copia conservata dal prestatore va riportata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno ID … (numero identificativo del contrassegno telematico )”.
Nl caso in cui la fattura cartacea sia inviata tramite e-mail è possibile applicare il contrassegno sulla fattura originale e riportare sulla copia inviata al committente la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno ID …”.
Nella seguente tabella si elenca le principali casistiche di applicazione della marca da bollo:
OPERAZIONI SOGGETTE A MARCA DI BOLLO |
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Tipo di Operazione |
Fattispecie |
Normativa Iva |
Importi super. € 77,47 |
Fuori campo Iva | Regime forfettario – minimi | DL 98/2011 – L. 190/2014 | Marca da bollo da € 2,00 |
Art. 2,3,4,5,7 DPR 633/72 | Marca da bollo da € 2,00 | ||
Esenti Iva | Es. Prestazioni sanitarie, alcune operazioni immobiliari, operazioni in oro, riscossioni tributi | Art. 10 DPR 633/72 | Marca da bollo da € 2,00 |
Escluse | Es. spese anticipate in nome e per conto di …. | Art. 15 DPR.633/72 | Marca da bollo da € 2,00 |
Non Imponibili | Es. dichiarazione d’Intento | Art. 8 lett. c | Marca da bollo da € 2,00 |
Trasporti internazionali persone | Art. 9 n.1 DPR 633/72 | Marca da bollo da € 2,00 |
Non sono soggette all’applicazione della marca da bollo:
OPERAZIONI NON SOGGETTE A MARCA DA BOLLO |
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Tipo di Operazione | Fattispecie | Normativa Iva | |
Non Imponibili | Esportazioni | Art 8 lett. a) e b) DPR 633/72 | Esente da bollo |
Trasporti internazionali di beni | Art.9 da n.2 a n. 9 DPR 633/72 | Esente da bollo | |
Triangolazioni Intra UE | Art 58 DL 331/93 | Esente da bollo | |
Cessioni UE | Art 41 DL 331/93 | Esente da bollo | |
Reverse charge | Edilizia | Art. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72 | Esente da bollo |
Rottami | Art 74 c.7 e 8 DPR 633/72 | Esente da bollo | |
Split payment | Pubblica Amministrazione | Art. 17 ter DPR 633/72 | Esente da bollo |
Regime del margine | Usato | Artt. 36 e seguenti DL 41/95 | Esente da bollo |